Statuto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ASSISTENZA DEL BAMBINO IN OSPEDALE APS – ETS (in sigla ANABO APS)
Art.1 – COSTITUZIONE
È liberamente costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge e quale Ente del Terzo Settore, l’Associazione di promozione sociale per la riqualificazione dell’assistenza pediatrica ospedaliera ed umanizzazione delle cure al bambino denominata “Associazione Nazionale per l’assistenza del bambino in ospedale, Associazione di Promozione Sociale – ETS”, di seguito definita brevemente anche “ANABO APS – ETS”.
L’associazione, ove previsto, ricomprende nella denominazione anche l’acronimo ETS e sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’ANABO APS – ETS ha sede nel Comune di Albano Laziale (RM), presso la residenza anagrafica del suo Presidente in Via Fratelli Cervi n. 1 ed opera su tutto il territorio nazionale.
Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
L’associazione ha una durata illimitata e adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il suo riconoscimento.
L’associazione si avvale di qualunque strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Art. 2 – DISCIPLINA
Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento vincolando alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
Art. 3 – FINALITÀ’
L’“ANABO APS-ETS” persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirandosi ai principi di democraticità e gratuità.
Gli scopi dell’associazione sono:
a) tutelare i diritti dei soggetti in età evolutiva fin dalla loro nascita e delle loro famiglie, nonché difendere la professionalità di coloro che operano nel campo dell’assistenza del bambino e promuovere proposte legislative e normative che migliorino la qualità delle prestazioni nell’ambito dell’area pediatrica;
b) predisporre opportune strategie culturali ed organizzative mirate ad aggiornare lo standard culturale ed adeguare la professionalità del pediatra al continuo modificarsi dei bisogni della società, in base agli indirizzi proposti dalla Società Italiana di Pediatria, dalle società e gruppi di studio ad essa affiliati, anche in collaborazione con altre di interesse pediatrico-neonatologico, con il fine di realizzare l’integrazione socio-sanitaria e la continuità assistenziale;
c) diventare interlocutore di protocolli e progetti tecnico-scientifici e culturali attuabili, per competenza, dal Servizio Sanitario Nazionale e dai Servizi Sanitari Regionali per una più moderna organizzazione dell’area pediatrica;
d) migliorare l’assistenza in tutte le Unità Operative di AA.SS.LL. e AA.OO. portandole ad un uniforme livello di qualità ai fini della reale “presa in carico” del soggetto in età evolutiva;
e) verificare periodicamente le condizioni di operatività dei reparti ospedalieri pediatrici, che dovranno riservare spazi dedicati ai bambini, e monitorarne le attività;
f) promuovere la ricerca scientifica presso tutte le strutture ospedaliere quale fondamentale strumento di crescita culturale e di valutazione meritocratica;
g) ottenere il riconoscimento, sia a livello nazionale che regionale, come erogatori di Educazione Continua in Medicina, sia per i medici, sia per gli altri operatori dell’“Area pediatrica”.
L’associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
Più in particolare l’associazione opera nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale e si prefigge il perseguimento di finalità di solidarietà, promuovendo:
– l’aggiornamento e il progresso scientifico e culturale degli operatori dell’Area pediatrica ai fini della presa in carico ed assistenza globale del neonato, del bambino e dell’adolescente, in collaborazione con le istituzioni e con gli enti deputati alla tutela dei diritti del bambino sano e malato;
– iniziative specifiche di informazione, formazione, prevenzione ed educazione sanitaria in favore ed a sostegno delle famiglie di neonati, bambini e adolescenti “a rischio”, tutelandone il benessere psicofisico;
– iniziative per l’umanizzazione dell’assistenza in neonatologia, specialità in continua evoluzione e che pone, quando si tratti di “grandi pretermine” problemi scientifici, tecnologici, etici e medico legali e problemi assistenziali di sostegno alle famiglie, durante il ricovero e a domicilio, anche quando si tratti di malattie genetiche complesse e rare;
– la ricerca clinica ed epidemiologica, la cultura e la formazione professionale dei propri associati nell’ambito delle attività svolte dall’associazione a favore dei bambini attraverso iniziative seminariali, pubblicazioni di periodici anche on line e siti web a livello nazionale e regionale ed attraverso il patrocinio di eventi aventi le medesime finalità;
– la qualificazione e la valorizzazione delle strutture sanitarie pediatriche pubbliche e private accreditate ispirandosi al principio della tutela della salute individuale e collettiva dell’infanzia e tutelando, ad ogni livello, la professionalità dei medici afferenti all’ANABO APS – ETS.
– la realizzazione dei progetti, singolarmente o in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali, rivolti alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della tutela del benessere psicofisico del bambino e della famiglia e del superamento di tutte le forme di disagio sociale;
– iniziative tecnico-scientifiche finalizzate al miglioramento della qualità delle prestazioni ed al rilancio dell’area pediatrica, ospedaliera e territoriale, in attuazione del principio della continuità assistenziale e dell’integrazione socio-sanitaria;
– elaborazione e l’approvazione di proposte sulla “Riorganizzazione dell’assistenza nell’area pediatrica a livello nazionale”, ivi comprese le modifiche al funzionamento delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali relative all’assetto istituzionale, al governo strategico aziendale ed all’organizzazione sanitaria con revisione delle relative competenze da sottoporre all’attenzione delle Autorità nazionali e regionali competenti attraverso il coinvolgimento degli associati A.N.A.B.O APS – ETS, esperti in campo tecnico-scientifico ed in specifiche materie legislative e normative, ma anche con l’ausilio di consulenti esterni di Istituti universitari e/o di ricerca di elevata competenza, con l’avallo di tutte le Associazioni, di comprovata esperienza, già operanti nel campo della difesa della salute psicofisica e dei diritti dei cittadini ed in particolare del bambino.
L’associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e erogazione di servizi di modico valore.
Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie
Art. 4 – SOCI
I soci si distinguono in:
Soci fondatori
Sono i soci che sottoscrivono l’atto costitutivo assumendo l’impegno di fornire il proprio sostegno allo svolgimento delle attività dell’associazione attraverso il personale contributo, spontaneo e gratuito.
Soci ordinari
Possono aderire all’ANABO APS-ETS, come soci ordinari, altre associazioni regionali di pediatri ospedalieri con i propri associati.
Soci sostenitori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono fattivamente agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante elargizioni di denaro o mediante sostegno, di qualunque natura, agli eventi organizzati dall’associazione.
Soci onorari
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Qualsiasi socio potrà partecipare, con diritto di voto, all’Assemblea generale dei soci, che si svolgerà almeno una volta l’anno.
Possono altresì aderire all’ANABO APS – ETS pediatri, neonatologi, dirigenti medici di ruolo e non di ruolo, che prestano o abbiano prestato servizio presso Unità organizzative ed operative di pediatria e neonatologia degli ospedali pubblici e/o accreditati con il S.S.N., nonché operatori di altre specialità che prestino assistenza al bambino ospedalizzato e qualsiasi altro cittadino italiano che possegga comprovate competenze, dimostri concreto e continuativo interesse nel campo della tutela dell’infanzia e condivida gli scopi e le finalità di questa associazione.
Possono inoltre aderire anche altri Enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro formalmente costituite, iscritte o no ai registri di volontariato, composte da genitori e familiari che si occupino di problematiche relative alla presa in cura del neonato, del bambino e dell’adolescente.
Tutti i soci ordinari verranno iscritti, con i relativi recapiti di riferimento, nel Libro dei soci.
Ogni socio dovrà versare annualmente nelle casse dell’Associazione la quota contributiva di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero). Il versamento è per ciascun anno di calendario e consentirà all’Associazione di tenere aggiornato il libro dei soci. Il mancato versamento della suddetta quota, infatti, legittimerà esclusione del socio moro dall’Associazione.
La qualifica di socio si acquisirà dopo che il Consiglio Direttivo Nazionale (definito anche CDN) avrà accettato la domanda e previo versamento della suddetta quota contributiva.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Le competenze dell’assemblea sono le seguenti:
• Approva gli indirizzi generali formulati dal Consiglio direttivo nazionale;
• Approva la relazione morale sull’attività dell’associazione presentata dal presidente:
• Delibera in merito alle proposte di modifica allo Statuto.
Le sedute dell’assemblea generale sono valide in prima convocazione quando si ha la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione da effettuarsi almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti ed aventi diritto di voto.
Art. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso può avvenire in qualsiasi momento per rinuncia scritta dell’associato indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione del recesso avvenga entro l’anno solare in corso.
La esclusione, con perdita della qualità di socio può avvenire per:
• inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto;
• mancato versamento nell’anno solare della quota contributiva;
• comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell’associazione.
La qualità di socio si perde per decesso, oltre che per recesso o esclusione secondo le suddette norme.
I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Art. 6– ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’ANABO APS sono i seguenti:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
c) l’Organo di Controllo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probi Viri;
f) il Presidente;
g) il Vice Presidente;
h) il Segretario – Tesoriere;
i) il Comitato tecnico-scientifico.
Art. 7– ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ composta da tutti i soci. Ne fanno parte, senza diritto al voto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il presidente del Collegio dei probi viri.
E’ convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, con preavviso di almeno 15 giorni mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ed, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da un socio nominato dall’Assemblea.
Funge da segretario il segretario – tesoriere o, in sua assenza, un membro del CDN designato dal Presidente
In sede ordinaria l’assemblea:
a) Approva la programmazione e la rendicontazione delle attività del CDN presentato dal Presidente.
b) Delibera sui programmi di attività proposti dal CDN e sugli argomenti all’ordine del giorno;
c) Approva il bilancio, preventivo e consultivo, predisposto dal CDN;
d) Nomina l’Organo di Controllo, il Presidente ed i revisori dei Conti. La votazione segreta è ammessa ogni qualvolta venga richiesta da 1/5 (un quinto) pari al 20% dei rappresentanti l’Assemblea;
e) Nomina tutte le altre cariche sociali con potere decisionale e di controllo;
f) Nomina il nuovo Presidente, in caso di dimissione e/o morte del precedente presidente, mediante convocazione, entro 60 (sessanta) giorni, ad opera del Vice – Presidente;
g) Approva le deliberazioni dell’Assemblea, a maggioranza per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto qualora le decisioni riguardino persone fisiche appartenenti agli associati ed i componenti degli organi di coordinamento.
h) E’ ammessa non più di una delega per componente, rilasciata per iscritto dal delegante. Non è ammesso il voto per corrispondenza
i) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà dei soci prese a maggioranza in prima convocazione; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede;
In sede straordinaria l’assemblea:
a. Esamina ed approva le eventuali proposte di modifica dello statuto vigente, ivi compresa la variazione della sede legale;
b. Approva eventuali regolamenti;
c. Delibera lo scioglimento dell’associazione con le formalità statutarie previste dall’art. 21 del presente statuto.
d. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede legale.
Nei casi ritenuti opportuni, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale (che se del caso potrà essere redatto da un notaio):
- che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi i suddetti presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.
Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)
Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri (non inferiore a tre e non superiore a nove), incluso il Presidente.
I consiglieri devono essere eletti dall’Assemblea che ne delibera anche il numero.
Il CDN è presieduto dal Presidente, con diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio. Il Presidente, in caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.
I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, di recesso e/o morte di un Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti. Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.
Le competenze attribuite al CDN in particolare sono:
– Stabilire le direttive per l’attuazione delle finalità statutarie;
– Proporre all’Assemblea le modifiche allo statuto;
– Deliberare sull’ammissibilità o meno degli associati così come sulle eventuali esclusioni;
– Deliberare e coordinare le attività programmate delle sezioni regionali dell’Associazione;
– Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, con la relazione economica, all’approvazione dell’Assemblea, dopo esame e verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il Segretario-Tesoriere rimette la documentazione almeno 30 giorni prima della convocazione dell’Assemblea;
– Predisporre apposito regolamento e le successive modifiche in conformità alle norme del presente statuto;
– Nominare apposite commissioni di studio consultive (nazionali, interregionali o regionali) per valutare e gestire particolari tematiche;
– Deliberare su tutti gli atti relativi all’amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l’accettazione o il rifiuto di lasciti legati a donazioni destinate al patrimonio o al finanziamento delle attività dell’Associazione;
– Nominare eventuali consulenti scientifici o individuare Istituti universitari per predisporre eventuali studi di fattibilità o per validare proposte programmatiche che l’Associazione intendesse presentare alle Autorità politiche.
– La validità delle riunioni del CDN, che si terranno su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità, è legata alla presenza della maggioranza dei consiglieri.
– Possono essere invitati a partecipare al CDN su specifiche tematiche, con parere consultivo, oltre ai componenti del Comitato scientifico, i probi viri e qualunque altro membro degli organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del CDN e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione
Art. 9 L’ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno o qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art. 10– IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) È composto da n. 3 componenti, anche società, iscritti nell’apposito registro, eletti dall’Assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno. ;
b) Elegge, nella prima convocazione, il proprio Presidente;
c) Esamina i bilanci consuntivi annuali come previsto dall’art. 9, con l’obbligo di eseguire i necessari controlli e verifiche;
d) Redige il verbale sul quale sono annotati eventuali dissensi;
e) Dura in carica 3 anni.
f) La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo. In tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali regolarmente iscritti nell’apposito registro.
Art. 11 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
a) E’ composto da tre componenti eletti dall’Assemblea;
b) I tre componenti del Collegio, in prima convocazione, eleggono il proprio Presidente;
c) Il Collegio verifica l’adeguatezza degli statuti delle Associazioni regionali che fanno parte dell’ANABO APS-ETS e di altri ETS, pediatriche e familiari, che volessero in essa confluire;
d) Sorveglia la regolare applicazione dello Statuto dell’associazione in relazione agli statuti e regolamenti delle singole associazioni regionali;
e) Esamina eventuali controversie presentate dal Presidente dell’associazione in relazione alla corretta applicazione dello statuto;
f) Le decisioni del Collegio vengono votate a maggioranza: in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.
g) Le decisioni del Collegio vengono sottoposte, per l’esecutività, all’esame e all’approvazione del CDN, che, a sua volta, può decidere di rinviarle all’Assemblea.
h) Dura in carica tre anni.
Art. 12 – IL PRESIDENTE
Requisito indispensabile per chi aspiri a diventare presidente è rappresentato dall’avere avuto esperienze professionali dirette, preferibilmente con responsabilità dirigenziale, nel campo dell’assistenza del bambino in ospedale o godere comunque di un alto profilo professionale e morale.
a) È eletto dall’Assemblea. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo;
b) È responsabile dell’Associazione e ne ha la legale rappresentanza;
c) Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile
d) Sovrintende alla conservazione ed alla amministrazione del patrimonio dell’associazione;
e) Firma gli atti e i contratti sociali ed effettua le operazioni di versamento e di prelievo sui c/c bancari e postali, potendo delegare tale funzione anche al Vice Presidente o ad altri membri del CDN;
f) Convoca mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno assembleare, inviata almeno un mese prima, e presiede l’Assemblea;
g) Convoca con comunicazione scritta, contenente l’o.d.g. consiliare, inviata almeno 10 giorni prima, e presiede il CDN, coordinandone l’attività;
h) Provvede a dare esecutività alle deliberazioni dell’Assemblea e del CDN;
i) Nomina il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
j) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente;
k) In caso di dimissione dall’incarico di Presidente, l’Assemblea elegge il nuovo Presidente entro il termine di 45 giorni dalla decadenza.
Art. 13 – IL VICE PRESIDENTE
E’ eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, anche in seno al CDN.
Il Vice Presidente, in caso di dimissione e/o morte del Presidente, convoca, entro 60 (sessanta) giorni, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Decade dall’incarico di presidente (vicario) a seguito dell’elezione del nuovo Presidente.
Art. 14 – IL SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è depositario di tutti gli atti formali dell’ANABO APS ed in particolare provvede al disbrigo della corrispondenza e redige i verbali delle Assemblee e di quelle delle riunioni del CDN.
E’ responsabile dei fondi che amministra secondo gli indirizzi del CDN.
Compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell’Associazione.
Propone annualmente al Consiglio Direttivo l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, previo esame ed approvazione, da parte dell’Organo di Controllo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti.
Coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
Art. 15 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
È un organo consultivo dell’Associazione, i cui membri, che devono essere in possesso di particolare esperienza professionale, scientifica ed amministrativa, vengono nominati dal CDN ed è presieduto, di norma dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato.
Il CDN, in qualsiasi momento si potrà avvalere di ciascun membro del Comitato scientifico, in base alla disponibilità dei vari componenti ed in base alle problematiche da trattare.
Art. 16 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito, così come gli incarichi assunti in seno all’associazione.
Tutti i membri del CDN, ivi incluso il Presidente, potranno essere assicurati contro eventuali danni conseguenti al proprio operato nell’ambito dell’associazione.
E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea.
L’associazione, in casi di particolari necessità, potrà assumere operatori a progetto o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
Le spese, sostenute da associati, membri del CDN e dei Comitato scientifico, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente insieme con il Segretario-Tesoriere e, successivamente, approvati dal CDN.
Art. 17 – PATRIMONIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario dell’associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del CDN e con l’ausilio del Segretario-Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 marzo, o in caso di giustificato motivo, entro il 31 maggio.
Il bilancio consuntivo annuale deve evidenziare i beni, i contributi e i lasciti, vincolanti e non vincolanti, ricevuti dall’associazione, gli utili nonché le spese sostenute e le perdite derivanti dalla medesima gestione.
Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro le possibili entrate e spese previste nel corso della gestione del futuro esercizio.
Il patrimonio dell’associazione potrà essere costituito dalle seguenti voci:
– beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell’associazione;
– eventuali erogazioni liberali in denaro, lasciti e donazioni;
– fondi costituiti appositamente per specifiche attività o progetti;
– fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.
Le entrate, destinate alla gestione ordinaria, saranno costituite da:
– quote associative;
– elargizioni di privati, donazioni e lasciti non vincolanti;
– contributi erogati dallo Stato, da altre Istituzioni, Enti e amministrazioni pubbliche internazionali, nazionali e regionali per lo svolgimento di attività aventi finalità socio-assistenziali;
– ricavato dell’Associazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
– rimborsi derivanti da attività svolte in regime di convenzioni;
– rendite di beni, immobili e mobili, pervenuti a qualsiasi titolo;
– ogni altra entrata, a seguito di raccolte pubbliche occasionali, finalizzata al sostegno dell’attività svolta dall’ANABO APS – ETS.
Tutti i beni appartenenti all’ANABO APS – ETS sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
Le entrate sono accettate dal CDN che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Avanzi di gestione: durante la vita dell’Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o residui di gestione e del patrimonio, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate, a favore delle associazioni regionali aderenti e/o di altre associazioni non lucrative di utilità sociale, per interventi straordinari con finalità di rilevanza socio-assistenziale.
È obbligatorio impiegare gli eventuali residui di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE
Gli organi direttivi potranno essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L’associazione, previa deliberazione del CDN, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell’associazione stessa.
Art. 19 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento o l’estinzione dell’ANABO APS-ETS sono deliberate dalla Assemblea, su proposta del CDN, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi).
Il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore indicati dal medesimo CDN nella sua proposta o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue modificazioni.
Art. 20 – NORME TRANSITORIE
Aggiunte e variazioni al presente statuto possono essere proposte ed inviate per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima dell’Assemblea, dal CDN o da almeno i 2/3 degli associati.
Il Presidente ha l’obbligo di metterle in discussione inserendo la richiesta nell’ordine del giorno della successiva assemblea ordinaria dei rappresentanti regionali.
Le modificazioni del presente statuto, proposte dal CDN ed inviate a tutti gli iscritti almeno un mese prima dell’assemblea generale, sono approvate dalla stessa Assemblea generale.
Clausola compromissoria. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’ANABO APS – ETS, circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto dai probi viri.
Gli arbitri giudicheranno, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
ART. 21 – NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
