Decreto CM per abbattere le Liste d’attesa in osservanza della Carta dei diritti dei cittadini

terza ed ultima parte

Notiziario… da articolo di Sanità Informazione (info@sanitainformazionespa.it). 

Le Regioni dovranno definire i “Piani regionali di contenimento e recupero delle liste di attesa” nell’ambito dei quali è stimato il fabbisogno regionale di prestazioni per ogni branca specialistica, per provincia e per area metropolitana, programmando le strutture di offerta.

Le Disposizioni governative sulle liste d’attesa vengono specificate all’articolo 6. L’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari) effettuerà il monitoraggio nazionale sul rispetto dei tempi massimi di attesa, per classi di priorità, delle prestazioni prenotate in regime istituzionale e in regime di libera professione intramoenia (ALPI). Al fine di migliorare il livello di monitorabilità del Sistema di erogazione delle prestazioni nell’ambito del SSN, l’erogazione delle prestazioni nell’ambito del SSN richiede l’utilizzo di Strumenti di prescrizione dematerializzati e interoperabili che individuino il quesito diagnostico anche in base all’assegnazione dell’appropriata classe di priorità da parte del Medico prescrittore. Ed ancora, l’articolo 7 stabilisce l’istituzione presso Agenas della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa finalizzata a realizzare l’interoperabilità tra le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione.

Trasparenza online. All’articolo 8 il provvedimento prevede, sul Sito internet istituzionale del Ministero della salute, il Registro delle segnalazioni per il mancato rispetto dei diritti dei cittadini. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione dell’Osservatorio Nazionale delle Liste di Attesa, cui partecipano comunque i rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato-Regioni e i rappresentanti delle organizzazioni civiche di tutela della salute per la definizione delle modalità di raccolta e analisi delle segnalazioni pervenute e delle problematiche più rilevanti analizzate. Gli Erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) che è unico a livello regionale o infra-regionale, come chiarito nell’articolo 9. Il Cup dovrà attivare un sistema di Recall” per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o per la cancellazione delle prenotazioni, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche in modalità on demand, nonché Sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche indicate in Linee guida omogenee a livello nazionale, adottate con Decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In caso di assenza ingiustificata e visita non annullata, l’assistito può essere tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita. Al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa e di evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche, come spiegato all’articolo 10, possono essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni può essere prolungata.

L’articolo 17 introduce il capitolo Farmacia e prevede la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, (1) di vaccini individuati dal Piano nazionale di Prevenzione Vaccinale nei confronti dei soggetti di età superiore a 12 anni, (2) nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne alla farmacia, dotate di locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Il Decreto introduce inoltre (3) la possibilità “dell’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva”, (4) oltre alla “effettuazione da parte del Farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali”. G.R./BDC

anabonews ringrazia Sanità Informazione (info@sanitainformazionespa.it) alla quale è possibile rivolgersi per ulteriori approfondimenti

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