parte seconda
3) come verrà calcolato il fabbisogno di personale. Per far fronte alla carenza del personale del Servizio sanitario nazionale, mediante il comma 2 dell’articolo 5 della legge di conversione del decreto liste d’attesa, a decorrere dall’anno 2025, è prevista “la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle Regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale”. La legge prevede la programmazione dell’assunzione di dirigenti sanitari da parte delle aziende ospedaliero-universitarie, mediante ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con personale medico o sanitario laureato, da assumere con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale.
4)L’articolo 6: “Ulteriori misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di Salute mentale” prevede un rafforzamento dei servizi erogati da questi dipartimenti, mediante “la sperimentazione dei progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati”, mediante “la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per i consultori familiari”, e “lo sviluppo di metodologie e strumenti per l’integrazione e l’aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening, in modo da individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di grave vulnerabilità socio-economica”.
N.B. Importante in chiusura ritornare sull’emendamento approvato in Commissione sanità del Senato che riscrive l’art. 2 relativo ai “controlli di gestione delle liste d’attesa da parte delle ASL”. Il Ministero della Salute non potrà più intervenire direttamente sanzionando gli ospedali che fossero responsabili di far aspettare troppo i cittadini bisognosi di esami clinici e cure; i controlli sulla corretta gestione delle liste d’attesa resteranno responsabilità delle Regioni, in particolare dei RUAS, Responsabili unici regionali dell’assistenza sanitaria e, soltanto in caso di gravi ritardi e inadempienze, scatteranno i poteri del Ministero, che non potrà più svolgere funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria. Ringraziamo Faggiano di Sanità informazione e Marzio Bartoloni di Il sole 24ORE ed ora non resta che aspettare le reazioni dei sindacati professionali e degli operatori sociosanitari che dovranno riprogrammare e riorganizzare il proprio lavoro alla luce dei provvedimenti innovativi elencati nel decreto legge che vede il consenso del Ministro della salute, il nostro collega Prof. Orazio Schillaci.
