
prima parte
Pensiamo che se ne debba proprio parlare perché lo psicologo scolastico sarebbe in grado di favorire la promozione del benessere nei contesti scolastici e segnalerebbe tempestivamente anche segnali depressivi … e non solo. Il Presidente del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi Dottor David Lazzari, ha fatto emergere la necessità che i Docenti a scuola non possono più essere lasciati ancora soli. Servono competenze non solo per sviluppare l’affettività e le relazioni sane, ma per fare della scuola un luogo che promuova crescita psicologica e benessere. Nella Scuola italiana lo psicologo scolastico è la figura che lavora con le persone e i gruppi che afferiscono all’organismo scuola ed alla comunità. Il professionista è la sentinella che può intercettare le difficoltà e l’esordio del disagio psicologico cogliendo aspetti depressivi e ansiogeni. L’articolo 1 della legge del 18 Febbraio 1989 n. 56 definisce la figura dello psicologo come professione che comprende strumenti conoscitivi di intervento e di prevenzione. Tuttavia allo stato attuale in Italia la Scuola può avvalersi di uno psicologo scolastico attraverso accordi di collaborazione. I contratti possono riguardare la collaborazione con le Aziende sanitarie locali, con fondi d’Istituto e/o Regionali e/o Ministeriali. Dunque l’attuale situazione indica che la figura dello psicologo scolastico non è una figura strutturata ed obbligatoria. L’Articolo 1 della Legge suddetta definisce la figura dello psicologo come professione che “comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”. Perciò, nel contesto scolastico italiano lo psicologo potrebbe rappresentare quella figura professionale che lavora e agisce con le persone e i gruppi che afferiscono all’organismo scuola e alla sua comunità. In base alla suddetta legge, lo psicologo è il professionista specificamente preposto alla tutela della salute psichica della popolazione: egli è infatti un professionista sanitario (si veda anche Legge 11 gennaio 2018, n. 3), abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo Professionale della Regione in cui risiede od esercita, e pertanto tenuto anche al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Sulla base di quest’ultimo, “egli ha il dovere di accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità” e “in ogni ambito professionale deve operare per migliorare la capacità delle Aspetti normativi e ambiti di intervento psicologico a scuola affinché le persone comprendano se stessi e gli altri e si comportino in maniera consapevole, congrua ed efficace” (Art. 3). Inoltre, lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11) e ad informare adeguatamente i soggetti coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato (Artt. 9 e 31), a stipulare una polizza assicurativa per i danni al cliente derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e, soprattutto, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera (Art. 5), oppure a una formazione continua per garantire qualità ed efficienza delle prestazioni (Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137). Allo stato attuale le scuole, in virtù dell’autonomia didattica ed organizzativa delle singole istituzioni (Legge 15 marzo 1997, n. 59) e della cosiddetta “Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107), possono avvalersi di uno psicologo attraverso accordi con i singoli professionisti, con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie o su delibera degli organi collegiali, ricorrendo al contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o al Fondo d’Istituto. segue seconda parte..
