
prima parte
Notiziario. L’articolo è stato pubblicato da SANITA’ INFORMAZIONE, che ringraziamo, il 24 Maggio. Il CUP dovrà attivare un sistema di “Recall” e il paziente che non si presenterà alla visita senza disdirla dovrà pagare la prestazione. Cambiano le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e del comparto sanitario. Ecco il testo: “È in dirittura d’arrivo il Decreto (CDM) con il quale il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intende abbattere il gravissimo fenomeno delle liste d’attesa. L’approdo in CDM è atteso per il 3 giugno ma è iniziata a circolare una prima bozza che Quotidiano Sanità ha anticipato. L’ampio documento (suscettibile di modifiche in quanto c’è un’intensa trattativa tra Mef e Salute sulle risorse) spazia su diversi punti, partendo dalla Carta dei diritti dei cittadini, fino agli obblighi di comunicazione e trasparenza da parte delle aziende sanitarie”. La speranza è che si faccia presto!
“Si istituisce un Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, l’interoperabilità tra CUP e la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituirà condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali per l’accreditamento delle strutture sanitarie. Compito dei CUP sarà anche quello di attivare un servizio di “Recall” per ricordare ai pazienti il loro appuntamento. Se questi non si presenteranno alla visita senza disdirla, dovranno pagare la prestazione. Cambia poi il tetto di spesa per il personale sanitario che diventa meno stringente, così come le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e del comparto sanitario. Arriva una nuova stretta per contrastare il fenomeno dei gettonisti in corsia e si introducono nuove misure nell’ambito della farmacia dei servizi”.
La Carta dei diritti dei cittadini
Questo riferimento è contenuto nell’’articolo 1 ai fini dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Tra le altre cose, i cittadini hanno diritto ad accedere alle liste d’attesa senza incorrere nella sospensione delle prenotazioni; all’effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate; al rispetto dei tempi di attesa; ad una comunicazione trasparente sia in merito ai tempi di attesa massimi previsti, sia sulla tipologia dei percorsi di presa in carico delle richieste per le quali il Servizio sanitario non sia in grado al momento della prenotazione di offrire la prestazione nei tempi garantiti unitamente alla definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni. Le Regioni dovranno attuare ogni utile iniziativa per garantire l’effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate, per garantire il rispetto dei tempi di attesa, per monitorare e vigilare sui risultati raggiunti, prevedendo, in caso contrario, idonee misure da adottare nei confronti dei Direttori generali delle AASSLL. In caso di sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni le sanzioni vengono inasprite da 2.000 a 10.000 euro, e da 8.000 a 30.000 euro per violazioni del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e anche dei ricoveri ospedalieri.
All’articolo 2 si specifica come, ad ognuna delle seguenti classi di priorità, corrisponda una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria:
a) classe U (Urgente): entro 72 ore dalla richiesta di prestazione;
b) classe B (Breve attesa): entro 10 giorni dalla prenotazione;
c) classe D (Differita): entro 30 giorni per le visite ovvero 60 giorni per gli accertamenti diagnostici dalla prenotazione;
d) classe P (Programmabile): entro 120 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
Per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le Aziende sanitarie locali (ASL) erogano le prestazioni sanitarie nei confronti dei propri assistiti anche tramite l’offerta delle aziende ospedaliere, nonché degli erogatori privati accreditati, previa stipula di accordi contrattuali. Queste dovranno erogare almeno il 90% delle prestazioni entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità.
I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e Aziende ospedaliere (AO) dovranno elaborare annualmente un documento di programmazione che contiene l’analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.
