Il provvedimento era nell’aria, tutti i benpensanti sono d’accordo sul fatto che le Donne devono essere tutelate per cui l’omicidio di una donna o femminicidio deve diventare un reato autonomo. Ora la proposta di legge é stata finalmente approvata (ma è sola una proposta per il momento). La donna è un bene prezioso che va salvaguardato, che sia moglie o madre e come tale da rispettare e onorare. E’ anche da teppisti pensare solo di malmenare una donna perché essa non è in grado di difendersi efficacemente. Molto si è anche indagato sulle origini dei maltrattamenti e delle violenze o abusi sulle donne; e la risposta è stata sempre la stessa: si tratta di atti inconcepibili e disumani. E finalmente, in previsione della Giornata internazionale della donna è arrivato un passaggio legislativo… il Consiglio dei ministri, venerdì 7 marzo 2025, ha approvato lo schema di Disegno di legge recante la “Introduzione del delitto di femminicidio e di altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. L’impianto del DdL è stato proposto dai Ministeri della Giustizia, dell’Interno, M. per la Famiglia (Ministra Roccella), M. Natalità e Pari Opportunità, M. per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa.
Il suddetto provvedimento prevede l’introduzione nel Sistema giuridico italiano del Reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità. Tra le altre misure previste, vi sono: 1) l’introduzione – nei confronti dei detenuti colpevoli di reati del Codice rosso – di limitazioni all’accesso ai benefici previsti dalla legge; 2) la presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari in sede di scelta delle misure cautelari; 3) informazioni, su loro richiesta, ai parenti delle vittime in caso di evasione, scarcerazione, revoca e sostituzione delle misure applicate all’imputato o al condannato. A questo punto, pur contenti del risultato raggiunto in merito a un problema che si trascinava da troppo tempo, dobbiamo restare critici e segnalare quanto nel merito ha scritto un sociologo super-esperto come il Prof. Luca Ricolfi che sta segnalando i punti deboli del DdL in cui è troppo debole la definizione di Reato di femminicidio che deve essere resa “più operativa” e che invece non lo è perché priva dei criteri che permettono di applicarlo senza incertezze sui casi concreti. Non si può dire che vi è un femminicidio soltanto perché la vittima è una donna. Bisogna dare ai Giudici la possibilità di valutare meglio le motivazioni dell’uccisione precisando se si tratta di un atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, soffocare la sua personalità. Un altro passaggio è stigmatizzato dal Prof. Ricolfi…quello sulla reale efficacia del DdL in merito all’effetto deterrente (o dirompente come è stato definito dal ministro Roccella) sui comportamenti devianti che non è solo l’inasprimento della pene da scontare ma é l’innalzamento della probabilità di essere puniti, che a sua volta dipende da 3 possibilità: quella di essere denunciati, quella di essere condannati e quella per cui la pena venga effettivamente inflitta. Ma c’è di più…il femminicidio rappresenta la punta dell’iceberg contenente molte altre violenze di cui la legge deve tenere conto anche, e soprattuto, dei maltrattamenti, delle violenze sessuali individuali e di gruppo, commesse sia da adulti che da minorenni, italiani o stranieri. Qui subentra un’altra precisazione, poco evidenziata dal DdL, da concretizzare meglio, che è quella dell’azione preventiva assolutamente da rafforzare mediante Personale dedicato, Strumenti tecnologici e Risorse finanziarie adeguate per rispettare i tempi assegnati dalla legge alle procedure, come quella relativa all’obbligo di ascoltare la vittima entro tre (3) giorni dalla denuncia, con il rischio (è successo) di perdere addirittura il fascicolo nei passaggi da un tavolo all’altro; vi sono poi da risolvere: (a) la durata dei processi, (b) il problema delle donne che non denunciano o (c) il problema del “reddito di libertà” per le donne vittime di violenze ancora scarsamente finanziato che è un supporto economico massimo di 500 euro mensili, per un periodo di 12 mesi, alle donne vittime di violenze, con o senza figli, che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti e dai servizi sociali). La speranza resta comunque sempre quella che i politici di destra e di sinistra collaborino insieme (e su questa materia sembra che sia così) per il successo di quel passaggio legislativo “obbligato” che è il DdL, nella speranza che la nuova legge sia davvero efficace a salvaguardare l’incolumità psicofisica delle nostre donne. Per approfondimenti, consigliamo di leggere i numerosi scritti e saggi sull’argomento pubblicati anche su google dal Prof. Luca Ricolfi sociologo che su questo tema ha le idee molto chiare, basate su una approfondita conoscenza dell’argomento comprendente le proposte procedurali indispensabili alla realizzazione di un così importante passaggio da cui dipende la reale e concreta tutela delle nostre donne.
Riferimenti Normativi
